Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO
13.1 - I Consiglieri Nazionali ed i supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale su designazione delle Assemblee Regionali secondo i criteri fissati dal Regolamento.
13.2 - Ogni AVIS regionale deve essere rappresentata da almeno un Consigliere Nazionale.
13.3 - Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente, da uno a due vice Presidenti, di cui, nel secondo caso, uno Vicario, un Segretario, un Amministratore ed eventuali altri Consiglieri con incarichi specifici: questi formano l'Esecutivo ed esplicano le funzioni di cui al Regolamento.
13.4 - Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per le materie di sua competenza.
13.5 - Il Presidente e, occorrendo, il Vice Presidente Vicario rappresentano l'Associazione Nazionale.
13.6 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:
la promozione della donazione e la propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;
la esecuzione delle delibere delle Assemblee e la realizzazione delle linee di politica associativa indicate dalle stesse;
l'azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo; la promozione di convegni sui temi specifici.
l'intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;
la approvazione della proposta di bilancio consuntivo e di relazione illustrativa della attività svolta;
la approvazione delle proposte di bilancio preventivo annuale e pluriennale;
la ricerca dell'unità, di azione prima e di associativa poi, con le altre realtà del volontariato impegnate nella donazione di sangue;
lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata all'Esecutivo.
13.7 - L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al Consiglio, sui seguenti argomenti:
la elaborazione di criteri operativi, messaggi, sistemi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS Regionali nonché la relativa disciplina nelle materie non decentrate;
il coordinamento delle potenzialità di offerta di sangue delle varie strutture, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge;
l'acquisto di materiali di consumo senza limiti di spesa purché nei limiti del bilancio preventivo;
l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di cifra che il Consiglio riterrà di fissare;
i licenziamenti, assunzioni sostitutive, promozioni, aumenti di merito e di anzianità nei limiti della contrattazione collettiva;
l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni;
la cessione alle strutture locali degli immobili intestati all'AVIS Nazionale;
lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 18 dello Statuto e del Regolamento;
l'approvazione delle normative regionali;
la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso. L'Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio stesso; esegue le delibere del Consiglio; attende all'ordinaria amministrazione; prende le decisioni urgenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio.
13.8 - La Sede Nazionale garantisce il diritto di accesso ai propri documenti, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.